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È possibile verificare l’avvenuta iscrizione del proprio numero di telefono nel Registro Pubblico delle Opposizioni.
Il modo più immediato per effettuare tale verifica è contattare il numero verde 800.265.265 dalla numerazione telefonica per cui è stata fatta la richiesta di inserimento nel Registro.

Vi sono dei tempi tecnici che intercorrono dalla richiesta dell’iscrizione alla cessazione delle chiamate indesiderate.
Nel dettaglio:
•    L’iscrizione nel Registro è effettuata entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta
•    Affinché l’iscrizione sia completamente efficace potrebbero trascorrere sino a 15 giorni dalla richiesta: dopo questo periodo, consentito dalla legge, gli operatori di telemarketing devono necessariamente recepire le opposizioni espresse dai cittadini.

Bisogna fare attenzione, nel sottoscrivere contratti/ tessere/ iscrizioni sul web, al campo relativo al trattamento dei propri dati personali.
Molto spesso, infatti, inconsapevolmente si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing a soggetti terzi che effettuano chiamate pubblicitarie da fonti diverse dagli elenchi telefonici pubblici.
Tale consenso potrebbe essere stato raccolto, per esempio, durante la stipula di contratti con le aziende dalle quali sono stati acquistati prodotti o servizi oppure durante la sottoscrizione di tessere di fidelizzazione cliente, raccolta punti, eccetera.
Mentre ai fini della sottoscrizione/attivazione è necessario fornire il consenso al trattamento dei dati personali all’azienda/associazione con la quale state sottoscrivendo il contratto (PUNTO 1 nell’esempio che segue), non è necessariamente obbligatorio fornire il consenso al trattamento dei propri dati ai fini commerciali (PUNTO 2 nell’esempio che segue) e da parte di soggetti terzi (PUNTO 3 nell’esempio che segue).

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il/La sottoscritt… …………………….……………………………………………., in relazione all'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche:
PUNTO 1 - presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate, ai fini contrattuali.
(FIRMA) ……………………………..

PUNTO 2 - presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, ai fini commerciali, per essere informato su promozioni, nuove offerte, ecc.
(FIRMA) ……………………………..

PUNTO 3 - presta il proprio CONSENSO   alla comunicazione dei dati personali a terzi per attività funzionali all'attività della Società, indagini di mercato, socio-economiche e statistiche.
(FIRMA) ……………………………..

 

Pur avendo concesso il trattamento dei propri dati personali da parte di soggetti terzi è sempre possibile revocare tale consenso:

  • l’operatore di telemarketing ha l’obbligo, su richiesta dell’utente, di informare da quale lista sia stato estratto il suo numero telefonico. Il cittadino può richiederne la cancellazione, tramite lettera (modulo in allegato). La cancellazione deve essere effettuata dal titolare dei dati entro 15 giorni dalla richiesta;
  • indipendentemente dall’iscrizione al Registro, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), è possibile revocare il consenso dato a terzi inviando direttamente al soggetto titolare del trattamento dei dati l’apposito modulo compilato in ogni sua parte. In seguito all’invio della richiesta di cancellazione dei propri dati, il titolare ha l’obbligo di rimuovere entro 15 giorni dalle proprie liste il numero telefonico in questione.

 

Se si è intestatari di diverse utenze (presenti negli elenchi telefonici) è possibile iscriverle tutte.
È indicato nell’art.7, comma 2 del DPR 178/2010:
“2. Nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più numerazioni è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalità di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra. Dell'avvenuta iscrizione nel registro è sempre data conferma all'abbonato.”

 

Esistono dei precisi obblighi ai quali le società di telemarketing devono attenersi

  • Gli Operatori che intendono contattare gli Abbonati presenti negli elenchi telefonici pubblici per attività commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, sono tenuti a registrarsi al sistema e a comunicare la lista dei numeri che intendono contattare.
  • Il Gestore, mettendo a confronto le informazioni contenute nel Registro delle Opposizioni e la lista dei numeri fornita dall’Operatore, cancellerà da quest’ultima tutti i numeri degli Abbonati che hanno richiesto di non essere contattati.

In caso di violazione sono previste delle sanzioni economiche dai 30.000 ai 300.000 €.

 




Esistono degli obblighi che il Gestore del Registro è tenuto a rispettare
(Fondazione Ugo Bordoni e Ministero dello Sviluppo Economico)
Il Gestore del servizio deve assicurare l’accesso al Registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali per l’esecuzione dei controlli sull’organizzazione e sul funzionamento del Registro stesso.

 

Gli operatori di telemarketing sono tenuti ad attenersi ad alcuni obblighi
Gli operatori telefonici che effettuano chiamate a fini commerciali e promozionali saranno obbligati a:

  • garantire la propria identificazione, mostrando il proprio numero telefonico all’Abbonato contattato;
  • al momento della chiamata, indicare con precisione agli abbonati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi telefonici pubblici;
  • informare gli abbonati, durante la chiamata, della possibilità di iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni al fine di non essere più contattati;
  • consultare il Gestore del Registro prima di avviare un’operazione commerciale.

 

Informativa
Non solo gli operatori di telemarketing sono obbligati ad informare il cittadino circa la possibilità di iscriversi al Registro, ma anche gli operatori che forniscono servizi telefonici al pubblico devono inserire nelle bollette (o disponendo apposite comunicazioni) le informazioni necessarie all’abbonato per esercitare il diritto di opposizione.

 

Sanzioni
In caso di violazione del diritto di opposizione verrà applicata la sanzione prevista dall’art. 162, comma 2-quater del Codice in materia di protezione dei dati personali:
“2-quater. (5) La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.”
“2-bis.(3) In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.”

Per ulteriori dettagli vedi il Codice per la protezione dei dati personali nela sezione materiale informativo.

 

Alcune perplessità
L’articolo 2 del Decreto desta molte perplessità sull’efficacia del Registro:
“Art. 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3‐bis, del Codice.
Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice.
Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.”
In pratica restringe l’ambito di applicazione del regolamento ai soli dati relativi a utenti iscritti negli elenchi telefonici. Nulla impedisce, quindi, alle aziende di effettuare il contatto con gli utenti qualora i dati raccolti non siano stati recuperati dagli elenchi degli abbonati ma da altre fonti
Altre perplessità sorgono in merito alla mancata considerazione di altri mezzi pubblicitari quali cartoline, volantini, lettere, forum on line ed e-mail che sono ugualmente invasivi della vita quotidiana dei consumatori.