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Stop al telemarketing
Dal 1° febbraio i cittadini possono decidere di dire basta al telemarketing.
Con il D.P.R. 178/2010 è stato istituito infatti il “Registro pubblico delle opposizioni”, iscrivendosi al quale gli utenti iscritti negli elenchi telefonici potranno finalmente evitare di ricevere telefonate promozionali, spesso in orari inopportuni.

 

Opt-in / opt-out
Questo decreto segna, nel nostro Paese, il passaggio ad un sistema di opt-out
Il regime dell’opt-out  prevede che tutti gli abbonati possano essere contattati ai fini promozionali attraverso l’attività di telemarketing, fatta eccezione per quelli che decidono di iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni.
A tale sistema si contrappone, invece, il sistema dell’opt-in (preferito da molti, tra i quali il Garante della Privacy), che prevede l’esplicito consenso da parte del cliente per poter essere contattato telefonicamente.

Informazione al cittadino
Le società telefoniche dovranno informare i nuovi e i vecchi abbonati sulle nuove modalità da utilizzare per non ricevere telefonate pubblicitarie. Lo ha stabilito il Garante per la Privacy.
E' dunque necessario che gli operatori informino gli utenti della nuova modalità da attivare per non essere disturbati.
A tale scopo il Garante ha messo a punto i due modelli di informativa che le società dovranno utilizzare e nei quali vengono specificati i cinque modi per potersi iscrivere al Registro (per posta, tramite numero verde, via mail, via fax, direttamente sul sito web della Fondazione Bordoni che gestisce il Registro.

Il primo modello riguarda i nuovi abbonati alla telefonia, fissa e mobile, e coloro che cambiano operatore richiedendo la cosiddetta "portabilità del numero". Il modulo dovrà essere fornito al momento della stipula del contratto, oltre che inserito nei siti web degli operatori telefonici. Consentirà‚ anche di decidere se comparire negli elenchi telefonici ed eventualmente con quali dati (ad. es. solo con il cognome e l'iniziale del nome).

Il secondo modello é relativo ai vecchi abbonati e dovrà essere inviato alla prima occasione utile di contatto (rendiconti, fatture, altre comunicazioni di servizio) oltre che essere inserito nei siti web degli operatori. Il modello dovrà specificare che l'abbonato ha sempre diritto di cancellarsi in ogni momento dagli elenchi telefonici.

Rispetto a quelli attuali, i prossimi elenchi telefonici dunque non recheranno più il simbolo grafico della cornetta con il quale venivano individuati gli abbonati che avevano acconsentito a far utilizzare la loro utenza per chiamate commerciali. D'ora in poi, infatti, non dipenderà dal simbolo la possibilità per le aziende di usare i numeri telefonici per fare marketing telefonico, ma dalla iscrizione o meno delle utenze al Registro delle opposizioni.
Il mancato rispetto delle prescrizioni del Garante comporta sanzioni da un minimo di 30mila fino ad un massimo di 300mila euro.

Codice di Autoregolamentazione
Oltre a tali disposizioni, alcune imprese della filiera delle Telecomunicazioni, riunite in Assotelecomunicazioni (Asstel), quali: Telecom Italia, Vodafone, Wind, Colt, Brennercom, Tiscali, Welcome, Sky Telecare ed altre, hanno siglato il Codice di autoregolamentazione per il telemarketing (il cui nome completo è “Norme per la regolamentazione del trattamento dei dati dagli elenchi abbonati per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali mediante l’impiego del telefono”).
Tale codice va a completare la disciplina innovata totalmente dal decreto 178/2010.
Il Codice prevede che siano utilizzabili dagli operatori commerciali solo i numeri telefonici non presenti negli elenchi degli abbonati iscritti al “Registro”, e per tali utenti, comunque, sono stabilite le fasce orarie ed i giorni in cui è vietato il contatto, ossia le domeniche e i festivi e tutti i giorni dalle 21.30 alle 9.00, i sabato prima delle 10 e dopo le 19.00.
E’, altresì, stabilito un periodo di “rispetto” durante il quale non è possibile contattare nuovamente il medesimo utente, pari ad un mese.
Vengono, poi, imposti obbligatoriamente stringenti elementi informativi da fornire prima della conversazione telefonica, quali: l’identificazione univoca della persona che effettua il contatto e per conto di quale operatore; lo scopo commerciale o promozionale del contatto, il ruolo della società che chiama, la precisazione che i dati personali sono stati estratti dall’elenco abbonati, le modalità per l’eventuale iscrizione al Registro delle opposizioni; l’esistenza del Codice o del sito web dove trovare gli ulteriori dettagli.

Pratiche commerciali scorrette
Spesso l’attività di telemarketing, quando non svolta correttamente, rischia di sfociare in pratiche commerciali ingannevoli o aggressive.
Il cittadino è tutelato da questo tipo di pratiche commerciali scorrette, secondo quanto sancito dal Codice del Consumo, dagli artt.20 e successivi.

Cos’è una pratica commerciale scorretta
Una pratica commerciale scorretta è “contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori” (art. 20, comma 2, del Codice del consumo).
Il Codice del Consumo distingue due tipi di pratiche commerciali scorrette:

  • pratiche ingannevoli”, che possono consistere in “azioni ingannevoli” o “omissioni ingannevoli”. Azioni od omissioni sono considerate ingannevoli nella misura in cui inducono o sono idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe preso.
  • pratiche aggressive”, intese come quelle che inducono o sono idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che diversamente non avrebbe assunto, mediante molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento.


La nuova disciplina, inoltre, individua specificamente una serie di pratiche ingannevoli e di pratiche aggressive che sono considerate tali di per sé, senza il bisogno di dimostrare la loro idoneità a falsare le scelte del consumatore (“pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli” art.23, “pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive” art.26).

Autorità competenti
Competente al fine di sanzionare e correggere le pratiche commerciali scorrette è L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
È inoltre specificato all’art. 27 comma 6 che: “Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità (Antitrust n.d.r.), prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.”

Sanzioni
Sempre all’art. 27 comma 9 vengono inoltre indicate le sanzioni che l’Autorità applica in caso di pratiche commerciali scorrette: “Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.